16/02/2024
per l'anno 2023: la domanda si può presentare dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024
(circolare n.34 del 15/02/2024 sul sito INPS: https://bit.ly/3HZe0p0 )
In breve qui di seguito i punti salienti della circolare:
Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:
-residenza in Italia
-valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro
L'importo massimo che può essere erogato segue si basa sulle seguenti fasce ISEE:
a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
Per i dettagli su come fare domanda ecco nuovamente il link alla circolare in cui è spiegato tutto dettagliatamente: https://bit.ly/3HZe0p0
Dell'erogazione del bonus è necessario usufruirne con i professionisti Psicoterapeuti che aderiscono in un tempo limitato o le risorse verranno poi annullate e riassegnate ad un altro richiedente.