28/12/2025
🛑🛑Modifica rinnovo ADI, AGGIORNAMENTO IN ARRIVO🛑🛑
Sarà approvato (A BREVE) in via definitiva il decreto LEGISLATIVO SULLA PRESTAZIONE ADI👇DUNQUE IN PAROLE POVERE DAL 1/1/2026 le persone che terminano la domanda ADI con l’ultimo pagamento il 26 gennaio, il 27 gennaio potranno ripresentare la domanda del ADI senza attendere il mese successivo, il 13 febbraio avranno esito del primo pagamento ADI (DIMEZZATO) cioè Anna percepisce 700€ di ADI? Con la prima mensilità del rinnovo ADI le verrà riconosciuto solo il primo mese ovviamente 350€ invece di 700€ poi a marzo riprenderà la sua ricarica regolare cioè le 700€ riconosciute.! IL BONUS STOP(PONTE) E ATTIVO FINO AL 31/12/2025 DOPO NON PIÙ RIPARTONO LE NUOVE NORMATIVE.!👇
è volto a sopprimere la disposizione attualmente vigente che prevede
la sospensione di un mese - che deve intercorrere tra l’esaurimento del
periodo fruizione della prestazione e il rinnovo della stessa - sia in caso di
primo rinnovo per periodi ulteriori di dodici mesi (dopo un periodo
continuativo di fruizione non superiore a diciotto mesi), sia al termine di ogni
periodo di rinnovo di dodici mesi. Tale comma, infatti, al primo periodo,
stabilisce che il beneficio economico in oggetto è erogato mensilmente per
un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato
per periodi ulteriori di dodici mesi (confermando quanto già previsto),
specificando – mediante una novella alla normativa vigente - che tale rinnovo
avviene previa presentazione della domanda (senza fare più riferimento,
dunque, alla previa sospensione di un mese, attualmente prevista). Il secondo
periodo del nuovo comma 2 dell’art. 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48, precisa che, allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio.!
è rinnovato - non più dunque previa sospensione di un mese - ma
previa presentazione della domanda.
Sulla base di una modifica apportata in sede referente, si prevede,
inoltre, all’ultimo periodo di tale nuovo comma 2, la riduzione del cinquanta per cento dell'importo della prima mensilità di rinnovo rispetto
al beneficio mensile dell'assegno di inclusione spettante.
Il comma 159, quindi, precisa che il contributo straordinario aggiuntivo
dell'Assegno di inclusione – che è stato previsto in via eccezionale per l'anno
2025, BONUS PONTE ADI: dall’articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 2025, n.
92 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113) al fine
di garantire una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese
di sospensione previsto dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione
non superiore a diciotto mesi – è riconosciuto ai nuclei familiari per i quali il
diciottesimo mese di percezione del beneficio dell’assegno di inclusione,
prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.
Giova ricordare che il comma 1 dell’art.10-ter prevede il richiamato contributo
straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione, al fine di rafforzare le misure
di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, specificando, al comma 2, i modi
e i termini relativi al suo riconoscimento, ovvero prevedendo che tale contributo
aggiuntivo, pari all'importo della prima mensilità di rinnovo - comunque non
superiore a euro 500 - spetta ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per
il rinnovo dell'Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti
previsti a legislazione vigente e viene erogato con la prima mensilità di rinnovo
dell'Assegno di inclusione e comunque entro e non oltre il mese di dicembre.
Pertanto, si fa notare che, in base ai commi 158 e 159, ai nuclei familiari
per i quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell’assegno di
inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025, è
riconosciuto – in virtù del contributo straordinario previsto in via eccezionale
per l'anno 2025, dall’articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 26
giugno 2025, n. 92 – l’importo totale della prima mensilità di rinnovo lor
spettante, mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per tale prima mensilità,
ai beneficiari, viene prevista una riduzione del 50 per cento dell’importo loro
spettante.
Il comma 160, primo periodo, modificato al Senato, alla luce
dell’ulteriore modificata apportata al comma 1 relativamente alla riduzione
del 50 per cento dell'importo della prima mensilità di rinnovo, in virtù della
quale conseguono economie in termini di minori prestazioni, per effetto di
quanto disposto dai commi 158 e 159, prevede che l’autorizzazione di spesa.